Lavoro occasionale: comunicazione preventiva obbligatoria

Con riferimento alle attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, il cd. “Decreto Fiscale” (Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2021, n. 215), recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha specificato che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori sarà oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente.

Comunicazione preventiva obbligatoria

La informiamo che un emendamento in sede di conversione in Legge del cd. “Decreto Fiscale” (Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2021, n. 215) ha introdotto una rilevante novità in materia di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

NOVITÀ. Infatti, al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente (art. 15, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015).

Secondo tale previsione normativa, quindi, la comunicazione preventiva obbligatoria all’ITL competente dovrebbe avvenire mediante uno dei seguenti canali:

  • app
  • fax all’ITL competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatic
  • posta elettronica
  • sms
  • online sul sito servizi.lavoro.gov.it

ATTENZIONE. La nuova disposizione prevede che in caso di violazione dei predetti obblighi, si applichi una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.

In tale ipotesi non si applicherà la procedura di diffida, prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 in caso di inosservanza delle norme di legge o di contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale, qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative in sede di ispezione presso i luoghi di lavoro.

NOVITÀ. Inoltre, si stabilisce che l’Ispettorato del lavoro può adottare, verso il datore di lavoro, un provvedimento di sospensione laddove si riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

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