Approfondimento sulla Comunicazione Preventiva sul Lavoro Autonomo Occasionale

La nuova disposizione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha fornito le prime  indicazioni per il corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale.

 La ratio della modifica legislativa  permette di monitorare  l’ utilizzo di tale tipologia di contratto e contrastarne le forme elusive.

La categoria dei soggetti coinvolti, come già anticipato nel nostro precedente articolo, riguarda i lavoratori  che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente e per i quali non è prevista una comunicazione al Centro per l’Impiego (Unilav).

 I soggetti obbligati a comunicare sono :

  • i committenti che operano in qualità di imprenditori ovvero  coloro che rientrano nel concetto civilistico di “impresa” ai sensi dell’ art.2195 c.c (sono esclusi quindi i professionisti),
  •  i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.  Il presupposto di lavoro autonomo occasionale consiste nel fatto che l’attività viene svolta in via eccezionale quindi non ricorrente e non abituale, con il proprio lavoro e i propri mezzi, senza alcun vincolo di subordinazione, senza che sia necessario  l’apertura di una posizione Iva.

La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo dove si svolgerà la prestazione e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.

La procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente, ovvero mediante SMS, App o posta elettronica.

Con l’entrata in vigore della disposizione sono obbligati i rapporti in corso, alla data del 11 gennaio 2022 anche se avviati precedentemente alla riforma e la comunicazione va inviata entro il prossimo 18 gennaio 2022.

Per gli incarichi conferiti dopo l’11 gennaio la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione , eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

La mancata comunicazione  prevede una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Le sanzioni potranno applicarsi anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

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