
Nuove opportunità per contribuenti e imprese con cartelle relative a tributi e altre entrate di Regioni ed enti locali. Prima di aderire, però, è importante verificare quali debiti possono effettivamente rientrare nella definizione agevolata. La Legge n. 113/2026, di conversione del D.L. n. 63/2026, ha modificato l’art. 10-quinquies della Legge n. 88/2026, ridefinendo termini e modalità della Rottamazione-quinquies relativa ai carichi affidati alla riscossione da Regioni ed enti locali. La misura può rappresentare un’importante opportunità per contribuenti e imprese che presentano posizioni debitorie nei confronti degli enti territoriali. Occorre tuttavia prestare attenzione a un aspetto fondamentale: la possibilità di aderire non riguarda automaticamente tutti i debiti verso Comuni e Regioni, ma dipende anche dall’adesione dell’ente creditore alla procedura.
La definizione agevolata può interessare i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dalle Regioni e dagli enti locali dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. La misura può quindi interessare diverse tipologie di entrate locali presenti nelle cartelle di pagamento, purché ricorrano tutte le condizioni previste dalla normativa. È importante, inoltre, non confondere la data di notifica della cartella con la data di affidamento del carico all’Agente della riscossione, che costituisce uno degli elementi da verificare ai fini dell’accesso alla definizione.
Questo è probabilmente l’aspetto più importante da conoscere. Per rendere applicabile la Rottamazione-quinquies ai propri carichi, gli enti locali dovevano adottare uno specifico provvedimento di adesione, pubblicarlo sul proprio sito istituzionale e trasmetterlo ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026 (poi prorogato al 31/08/2026). Di conseguenza, il fatto che una cartella riguardi un tributo comunale o regionale non significa automaticamente che quel debito possa essere rottamato. Occorre verificare preventivamente se l’ente abbia aderito alla misura.
Un passaggio decisivo è previsto per il 15 ottobre 2026. Entro tale data Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibili ai contribuenti, nella propria area riservata, i dati necessari per individuare i carichi che possono essere ammessi alla definizione agevolata. Questa verifica sarà particolarmente importante perché consentirà di confrontare le informazioni presenti nell’estratto della posizione debitoria con i carichi effettivamente ammessi alla Rottamazione.
La domanda di adesione potrà essere presentata dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026.
La procedura sarà esclusivamente telematica, secondo le modalità che saranno rese disponibili da Agenzia delle entrate-Riscossione. Non è quindi necessario presentare immediatamente una domanda senza avere prima esaminato la propria situazione. Al contrario, può essere opportuno utilizzare il periodo precedente all’apertura della procedura per effettuare una ricognizione completa delle cartelle e dei carichi pendenti.
Le somme dovute in seguito alla definizione potranno essere pagate:
Per il 2027 sono previste le seguenti scadenze:
31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.
Negli anni successivi le rate scadranno bimetìstralmente il:
31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.
In caso di pagamento rateale saranno applicati interessi nella misura del 3% annuo a decorrere dal 1° aprile 2027. La possibilità di distribuire il pagamento fino a 54 rate bimestrali rende la misura particolarmente interessante anche per imprese e contribuenti che devono programmare attentamente i propri flussi finanziari.
A seguito della presentazione della domanda, Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente entro il 28 febbraio 2027 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata. Nella comunicazione saranno indicati anche gli importi delle singole rate e le relative scadenze. La stessa data del 28 febbraio 2027 assume rilevanza anche per gli effetti sulle eventuali dilazioni già in essere, secondo quanto previsto dalla normativa.
La presenza di una cartella potenzialmente definibile non significa necessariamente che la scelta migliore sia inserirla immediatamente nella Rottamazione. Prima di aderire è opportuno verificare, caso per caso:
Particolare attenzione deve essere riservata alle cartelle contenenti più carichi, perché all’interno dello stesso documento possono essere presenti somme riferite a enti creditori differenti e assoggettate a discipline diverse. In altre parole, prima di rottamare è opportuno verificare cosa si sta rottamando.
| Data | Adempimento |
|---|---|
| 31 luglio 2026 | Termine per l’adesione degli enti territoriali |
| 15 ottobre 2026 | Disponibilità nell’area riservata AdER dei dati relativi ai carichi definibili |
| 16 ottobre 2026 | Apertura delle domande |
| 15 dicembre 2026 | Termine per presentare la dichiarazione di adesione |
| 28 febbraio 2027 | Comunicazione AdER delle somme dovute |
| 31 marzo 2027 | Pagamento in unica soluzione o prima rata |
| 1° aprile 2027 | Decorrenza degli interessi del 3% in caso di rateizzazione |
Considerato che la presentazione delle domande inizierà il 16 ottobre 2026, questo è il momento utile per effettuare una verifica preventiva della propria posizione. Lo Studio sta procedendo all’analisi delle posizioni dei clienti interessati, con particolare riferimento alla verifica dei carichi affidati alla riscossione, dell’ente creditore, dell’eventuale adesione dell’ente territoriale e della presenza di rateizzazioni o altre situazioni che richiedano una valutazione specifica. I clienti che hanno ricevuto cartelle di pagamento, intimazioni, comunicazioni dell’Agenzia delle entrate-Riscossione o che comunque ritengono di avere posizioni debitorie relative a tributi ed entrate locali possono trasmettere la documentazione allo Studio per una verifica preliminare. L’obiettivo non è semplicemente verificare se sia possibile aderire alla Rottamazione, ma valutare preventivamente la posizione debitoria e individuare il trattamento più appropriato per ciascun carico.
Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative. L’applicabilità della definizione agevolata deve essere verificata con riferimento alla singola posizione del contribuente e ai provvedimenti adottati dall’ente creditore.
Riferimenti normativi: art. 10-quinquies della Legge n. 88/2026, come modificato dalla Legge n. 113/2026; Legge n. 199/2025.